I soldi nel fondo non sono bloccati fino a 67 anni
«Se metto i soldi nel fondo pensione, li rivedo solo quando vado in pensione?» È l’obiezione che sento più spesso. La risposta breve è no, però le uscite hanno regole e prezzi molto diversi.
Le regole stanno negli articoli 11 e 14 del D.Lgs. 252/2005. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha aggiunto tre nuovi modi di ricevere la prestazione: due dal 1° luglio 2026, l’erogazione frazionata dal 31 ottobre 2026. COVIP li ha resi operativi con la deliberazione del 25 giugno 2026.
Le strade sono di due tipi. Prima della pensione ci sono anticipazioni e riscatti, legati a eventi precisi. Alla pensione scegli come ricevere il montante, cioè quanto hai accumulato. Cambiano importi, tempi e soprattutto l’aliquota.
Prima della pensione: le anticipazioni
L’anticipazione è un prestito a te stesso. Esci dal fondo per un motivo previsto dalla legge e puoi reintegrare la somma quando vuoi. Le causali sono tre (art. 11, comma 7).
| Causale | Quanto | Da quando | Imposta |
|---|---|---|---|
| Spese sanitarie straordinarie per te, il coniuge o i figli | fino al 75% | subito | dal 15% al 9% |
| Acquisto o ristrutturazione della prima casa, tua o dei figli | fino al 75% | dopo 8 anni | 23% |
| Ulteriori esigenze, senza giustificativo | fino al 30% | dopo 8 anni | 23% |
Gli otto anni si contano su tutte le forme a cui hai partecipato, purché la posizione non sia stata riscattata per intero. In totale le anticipazioni non possono superare il 75% della posizione.
Il dettaglio che fa la differenza è l’aliquota. Sulle spese sanitarie paghi la stessa imposta della pensione, mentre casa ed esigenze personali scontano il 23%. Perciò l’anticipazione per la casa è comoda, però non è gratuita.
Prima della pensione: i riscatti
Il riscatto non è un prestito: chiude la posizione in tutto o in parte, senza possibilità di reintegro. La legge lo lega alla perdita del lavoro o della capacità di lavorare (art. 14).
| Evento | Quanto | Imposta |
|---|---|---|
| Inoccupazione da 12 a 48 mesi, cassa integrazione, mobilità | 50% | dal 15% al 9% |
| Invalidità permanente che riduce la capacità di lavoro a meno di un terzo | 100% | dal 15% al 9% |
| Inoccupazione oltre 48 mesi | 100% | dal 15% al 9% |
| Morte dell’iscritto: riscattano eredi o beneficiari designati | 100% | dal 15% al 9% |
| Perdita dei requisiti di partecipazione per altre cause, per esempio dimissioni | 100% | 23% |
Due avvertenze. Nei cinque anni prima dei requisiti per la pensione il riscatto per invalidità o lunga inoccupazione non è ammesso: al suo posto c’è la RITA, che vediamo sotto. L’ultima riga, poi, esiste di norma solo nelle adesioni collettive, perché in un PIP non c’è un requisito di partecipazione da perdere.
Prima di riscattare per dimissioni chiediti una cosa: vale davvero pagare il 23%? La posizione resta tua anche se cambi lavoro. Puoi lasciarla ferma oppure trasferirla nel fondo del nuovo datore.
Vicino alla pensione: la RITA
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata trasforma il fondo in un ponte verso la pensione pubblica. Ricevi la posizione a rate fino all’età di vecchiaia, tutta o in parte (art. 11, comma 4).
Servono quattro condizioni insieme: lavoro cessato, pensione di vecchiaia entro cinque anni, vent’anni di contributi obbligatori, cinque anni di partecipazione al fondo. In alternativa bastano 24 mesi di inoccupazione con la vecchiaia entro dieci anni. L’imposta è quella agevolata, dal 15% al 9%.
Alla pensione: le cinque forme dopo la riforma
Il diritto alla prestazione nasce quando maturi i requisiti della pensione pubblica, con almeno cinque anni di partecipazione. Da quel momento le forme possibili sono queste.
| Forma | Come funziona | Imposta |
|---|---|---|
| Capitale | fino al 50% del montante in un’unica soluzione | dal 15% al 9% |
| Rendita vitalizia | assegno per tutta la vita, anche reversibile o con anni certi | dal 15% al 9% |
| Rendita a durata definita (nuova, dal 1° luglio 2026) | rate per tanti anni quanti ne indica la vita attesa ISTAT; se muori prima, il residuo va ai beneficiari | dal 15% al 9% |
| Prelievi liberamente determinabili (nuova, dal 1° luglio 2026) | scegli tu importi e tempi, entro le rate maturate e non ancora riscosse della rendita a durata definita | dal 15% al 9% |
| Erogazione frazionata (nuova, dal 31 ottobre 2026) | rateizzazione del montante per almeno cinque anni, con durata scelta da te | dal 20% al 15% |
Le tre forme nuove sono alternative alla rendita vitalizia e non si combinano fra loro. Si abbinano invece alla quota in capitale. Una volta avviate non si revocano, salvo convertire il residuo in rendita vitalizia (COVIP, 2026).
I fondi hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 per renderle disponibili. Non valgono per i dipendenti pubblici iscritti ai fondi di categoria loro dedicati.
L’erogazione frazionata merita un’occhiata all’aliquota. Parte dal 20% e scende di 0,25 punti per ogni anno oltre il quindicesimo, fino al 15%. Perciò costa più delle altre forme: la libertà sulla durata si paga.
Un’ultima nota vale per tutte le righe. L’imposta colpisce la sola parte imponibile: i rendimenti già tassati anno per anno e i contributi non dedotti non vengono tassati una seconda volta.
La L. 199/2025 aveva portato la quota in capitale dal 50% al 60%. Prima che entrasse in vigore, l’art. 16-ter del DL 62/2026, convertito dalla legge 25 giugno 2026 n. 112, l’ha riportata al 50%. Molti siti di settore riportano ancora il 60%: il limite in vigore è il 50%.
Quando si può prendere tutto in capitale
Il limite del 50% ha due eccezioni. La prima riguarda i vecchi iscritti, cioè chi partecipava a un fondo già prima del 29 aprile 1993: possono ritirare tutto.
La seconda riguarda le posizioni piccole. Se il 70% del montante, convertito in rendita vitalizia, produce meno della metà dell’assegno sociale, puoi prendere il 100% in capitale. Nel 2026 la soglia è di 3.550,56 euro l’anno, metà dei 7.101,12 euro dell’assegno sociale (circolare INPS 153/2025).
Il calcolo usa i coefficienti di conversione del tuo fondo, perciò la soglia in euro cambia da un fondo all’altro. Ecco gli ordini di grandezza:
| Coefficiente di conversione | Montante massimo per il 100% in capitale |
|---|---|
| 4,0% | circa 126.800 euro |
| 4,5% | circa 112.700 euro |
| 5,0% | circa 101.400 euro |
| 5,5% | circa 92.200 euro |
Il coefficiente cresce con l’età di uscita. Perciò chi esce più tardi ha una soglia in euro più bassa. Il tuo fondo pubblica la tabella per età nel documento sulle rendite.
L’escamotage dei più fondi, ognuno sotto la soglia
Qui c’è un punto che quasi nessuno spiega. La soglia si verifica sul singolo fondo, non sulla somma delle posizioni che hai in forme diverse. È la prassi dei fondi ed è la lettura dei commentatori (PMI.it, 2026).
Perciò chi prevede di superare la soglia può dividere i versamenti su due o più fondi, tenendo ciascuno sotto il limite. Un esempio con coefficiente al 5% e 180.000 euro accumulati:
| Un fondo da 180.000 | Due fondi da 90.000 | |
|---|---|---|
| Verifica della soglia | 70% × 180.000 × 5% = 6.300 euro: sopra | 70% × 90.000 × 5% = 3.150 euro per fondo: sotto |
| Capitale subito | 90.000 euro | 180.000 euro |
| Il resto | 90.000 euro in rendita, circa 4.500 euro l’anno lordi | nulla |
Un chiarimento fiscale aiuta. L’anzianità che riduce l’aliquota si conta dalla posizione più vecchia non riscattata, anche se sta in un altro fondo (Agenzia delle Entrate, risoluzione 29/E dell’11 aprile 2025). Il secondo fondo non riparte quindi dal 15%.
Come si imposta, in pratica
- Non si divide una posizione esistente. La legge prevede il trasferimento dell’intera posizione (art. 14, comma 6). Si separano i versamenti futuri, aprendo il secondo fondo per tempo.
- Non riunire mai i fondi con un trasferimento. Le posizioni si sommano e la soglia salta.
- TFR e contributo del datore restano nel fondo di categoria, poiché il contributo datoriale spetta di solito solo lì. Il secondo fondo raccoglie i versamenti volontari.
- Il tetto di deducibilità è unico. I 5.300 euro l’anno valgono per tutti i fondi insieme, non per ciascuno.
- Ogni fondo ha i suoi costi fissi. Due posizioni significano due quote associative. Un PIP con ISC al 2% può mangiarsi il vantaggio in pochi anni.
- Controlla la crescita. Una posizione sotto soglia oggi può superarla dopo dieci anni di rendimenti.
Conviene davvero?
Qui dissento dal modo in cui l’escamotage viene spesso presentato. Il 100% in capitale non fa risparmiare imposte: capitale e rendita scontano la stessa aliquota. Il vantaggio è avere il denaro disponibile, non pagare meno.
Il capitale ha senso se hai un uso preciso, come chiudere un mutuo, oppure se sai investirlo a costi bassi. La rendita vitalizia, invece, ti assicura contro il rischio di vivere più a lungo del previsto. Nessun portafoglio lo copre da solo.
Fuori dal fondo, inoltre, i rendimenti pagano il 26% al realizzo più il bollo dello 0,2% annuo. Le forme nuove riducono anche il bisogno del trucco: metà in capitale più i prelievi liberi danno già molta flessibilità, con il residuo ai beneficiari.
Cosa questo articolo non dimostra
La verifica sul singolo fondo è una prassi consolidata, però nessuna norma la scrive in modo esplicito. Non ho trovato una presa di posizione COVIP sul frazionamento fra più fondi. Una circolare o una modifica di legge potrebbero cambiarla, come è successo al 60% in capitale in sei mesi.
Le soglie in tabella sono indicative. Contano i coefficienti del tuo fondo nell’anno in cui chiedi la prestazione. Anche l’assegno sociale si rivaluta ogni anno.
Infine, la scelta fra capitale e rendita dipende da salute, patrimonio, famiglia e altre entrate. Nessuna tabella la risolve: serve a capire le opzioni, non a scegliere quale fa per te.
Contenuto educativo, non consulenza personalizzata. Norme verificate al 22 settembre 2026: D.Lgs. 252/2005 (artt. 11 e 14), L. 199/2025, DL 62/2026 convertito dalla L. 112/2026, deliberazione COVIP del 25 giugno 2026, risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 2025. Le regole del tuo fondo stanno nel suo regolamento e nel documento sulle prestazioni.