C’è una domanda che quasi nessuno fa alla propria banca: ho delle minusvalenze da recuperare? Eppure milioni di risparmiatori italiani hanno un credito fiscale accumulato senza saperlo, spesso di diverse migliaia di euro. Quel credito però ha una data di scadenza. Superata quella data si perde per sempre. Nei portafogli che analizzo capita spesso di trovarlo fermo in una riga del rendiconto che nessuno ha mai letto.
Cos'è una minusvalenza
Una minusvalenza è la perdita che si realizza quando si vende uno strumento finanziario a un prezzo inferiore a quello di acquisto. La parola chiave è realizzata: finché il titolo resta in portafoglio, per il fisco la perdita non esiste. Diventa una minusvalenza soltanto nel momento in cui vendi. Chi aspetta che il rosso sparisca dal rendiconto spesso lascia scadere quel credito senza accorgersene.
Quella perdita però diventa un credito d’imposta, utilizzabile sui guadagni futuri. Ad esempio, se hai perso 2.000 € e poi ne guadagni 5.000, il 26% non colpisce i 5.000 ma i 3.000 di differenza. Invece di 1.300 € ne paghi 780. Sono 520 € che restano a te per il solo fatto di aver saputo che quel credito esisteva.
L’insieme delle minusvalenze non ancora recuperate viene chiamato in gergo zainetto fiscale. Non è un termine di legge, però lo sentirai usare da intermediari e consulenti. Nel rendiconto della tua banca compare di solito come «minusvalenze pregresse» oppure «perdite compensabili», con l’anno di formazione accanto.
Il punto che cambia tutto: due categorie di reddito
Qui sta il nodo che rende la materia poco intuitiva. Il fisco italiano divide i guadagni finanziari in due categorie separate fra loro, mentre le minusvalenze possono compensare soltanto una delle due.
I redditi di capitale sono i frutti che uno strumento produce mentre lo possiedi: cedole delle obbligazioni, dividendi delle azioni, interessi. Rientra qui anche il guadagno realizzato vendendo un fondo o un ETF, il che sorprende quasi tutti. Sono redditi sempre e soltanto positivi per definizione: non esiste un reddito di capitale negativo.
I redditi diversi di natura finanziaria sono invece i differenziali di compravendita: guadagni e perdite su azioni, obbligazioni, derivati, certificates, ETC ed ETN. Possono essere positivi (plusvalenze) oppure negativi (minusvalenze).
La regola è secca: le minusvalenze compensano solo i redditi diversi. Non toccano cedole, dividendi né i proventi di fondi ed ETF.
Puoi trovarti a pagare imposte pur avendo guadagnato zero. Immagina 3.000 € persi vendendo azioni e 3.000 € incassati in dividendi nello stesso anno. Il risultato economico netto è zero, mentre il risultato fiscale è di 780 € di imposta sui dividendi, con la minusvalenza che resta lì inutilizzata. Chi se ne accorge di solito pensa a un errore della banca: non lo è, è come funziona la legge oggi.
La trappola dei portafogli di soli ETF
Questa è la conseguenza che pesa di più e riguarda proprio gli investitori più consapevoli — quelli che hanno abbandonato i fondi costosi della banca per costruirsi un portafoglio efficiente di ETF.
Per fondi ed ETF il trattamento è asimmetrico. Se li vendi in guadagno, quel guadagno è reddito di capitale, perciò le tue minusvalenze non possono ridurlo. Se li vendi in perdita, quella perdita è invece reddito diverso: genera una minusvalenza regolare che entra nello zainetto.
Il risultato è che un portafoglio composto esclusivamente da ETF e fondi può accumulare minusvalenze senza avere alcuno strumento con cui recuperarle. Le perdite entrano, i guadagni non le assorbono mai e dopo quattro anni scadono. Nei portafogli di soli ETF che analizzo lo zainetto in genere cresce di anno in anno senza che nulla lo consumi. È una delle inefficienze fiscali più diffuse e meno note del risparmio italiano, che tende a colpire proprio chi ha fatto la scelta più ragionevole sui costi.
Gli strumenti che producono plusvalenze compensabili sono azioni, obbligazioni (il differenziale di prezzo, non le cedole), derivati, certificates, ETC ed ETN. Il cosiddetto «ETF sull’oro», in particolare, è quasi sempre un ETC, quindi ricade in questa categoria: fiscalmente si comporta in modo opposto a un ETF vero e proprio.
Entro quando: l'orologio dei quattro anni
Una minusvalenza si può utilizzare nell’anno in cui è stata realizzata e nei quattro periodi d’imposta successivi. Poi scade e non è più recuperabile in alcun modo.
Ad esempio, una perdita del 2022 va usata entro il 31 dicembre 2026, mentre una del 2023 entro fine 2027. Chi ha venduto in perdita durante il ribasso del 2022 — un anno pessimo sia per le azioni sia per le obbligazioni — ha quindi pochi mesi davanti prima che quel credito svanisca. La scadenza però matura in silenzio: dall’intermediario di solito non arriva alcun avviso quando il termine si avvicina.
Se hai un dossier titoli aperto da qualche anno, chiedi alla tua banca l’estratto delle minusvalenze pregresse con il dettaglio dell’anno di formazione. L’importo totale da solo non basta, poiché senza le annualità non sai quali stanno per scadere. È una richiesta che l’intermediario deve soddisfare, però raramente la fornisce spontaneamente.
Attenzione alle aliquote diverse
Non tutti i guadagni finanziari sono tassati allo stesso modo: l’aliquota ordinaria è il 26%, mentre i titoli di Stato italiani e gli strumenti equiparati scontano il 12,5%.
Con aliquote diverse la compensazione non avviene uno a uno, poiché gli importi vengono riproporzionati. Un credito maturato su un reddito tassato meno non può abbattere per intero un reddito tassato di più. Il calcolo lo esegue l’intermediario, però è utile saperlo: nei rendiconti che leggo questo riproporzionamento viene spesso scambiato per un errore.
Dove si trova il tuo zainetto: i tre regimi
Dove sono registrate le minusvalenze e chi le compensa dipende dal regime fiscale del tuo rapporto. I tre regimi si comportano in modo diverso, con differenze che possono pesare sul recupero.
Nel regime amministrato, il più diffuso, è la banca a tenere il conto e ad applicare la compensazione in automatico. Comodo, però con un limite da tenere in conto: lo zainetto resta legato a quel singolo dossier titoli. Chi ha titoli in due banche di solito si ritrova due crediti che non si parlano.
Nel regime dichiarativo, tipico di alcuni broker esteri, la responsabilità è tua: plusvalenze e minusvalenze vanno riportate in dichiarazione. Il riferimento è il Quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche, oppure il Quadro T se presenti il 730.
Nel regime del risparmio gestito, ovvero le gestioni patrimoniali individuali, la compensazione avviene sul risultato complessivo della gestione ed è quindi più ampia. È oggi l’unico caso in cui alcune di queste asimmetrie non si presentano: è un vantaggio strutturale che riguarda però soprattutto patrimoni medio-alti.
Chiudere un dossier titoli e aprirne un altro altrove può far perdere lo zainetto fiscale. In genere si conserva soltanto se si effettua un trasferimento del dossier con il passaggio delle posizioni fiscali, non una liquidazione seguita da un nuovo acquisto. Va chiesto esplicitamente e per iscritto prima di avviare l’operazione, poiché dopo non si rimedia.
Recuperare sì, ma senza commettere errori
Sapere di avere minusvalenze in scadenza tende a spingere verso la ricerca affrettata di un guadagno che le assorba. È qui che si commettono gli errori più costosi.
Esistono infatti strumenti costruiti e venduti proprio come soluzione: i certificates, in particolare. Alcuni possono funzionare, però sono strumenti complessi, spesso poco liquidi, con costi impliciti e rischio emittente reale. Comprare uno strumento che non si capisce per risparmiare 500 € di imposte è un modo eccellente per perderne 3.000.
Il criterio corretto è l’ordine dei fattori: prima si decide se un’operazione ha senso dal punto di vista dell’investimento, poi si verifica se porta anche un beneficio fiscale. Mai il contrario. Il vantaggio fiscale è un bonus su una scelta già valida, non una ragione sufficiente.
La riforma che potrebbe cancellare il problema
L’asimmetria descritta in questa guida è riconosciuta da tempo come una distorsione. La legge delega per la riforma fiscale del 2023 prevede infatti di unificare redditi di capitale e redditi diversi in un’unica categoria di redditi finanziari, rendendo possibile la compensazione piena — minusvalenze contro dividendi, cedole e proventi di ETF.
Il termine per i decreti attuativi è già stato prorogato più volte e su questa parte l’attuazione è ferma, poiché consentire la compensazione piena significa incassare meno: è un problema di coperture. Si è discussa anche un’introduzione graduale, con una quota di compensabilità parziale nella prima fase.
Finché i decreti non escono, le regole applicabili restano quelle descritte sopra, incluso il limite dei quattro anni. Segui l’evoluzione, però non rinviare decisioni contando su una riforma che potrebbe arrivare dopo la scadenza delle tue minusvalenze.
Cosa questa guida non dice
Ci sono anche cose che questa guida non può dirti, dato che la materia fiscale è raccontata come una tabella valida per chiunque.
Non dice se ti conviene vendere. Una vendita fatta per recuperare un credito resta comunque una vendita: cambia il portafoglio, i costi e talvolta l’esposizione al rischio. È una decisione di investimento che il calendario fiscale non può prendere al posto tuo.
Non sostituisce il tuo estratto. Gli importi e le annualità che contano sono soltanto quelli registrati dal tuo intermediario, che possono differire da quello che ricordi.
Non è una previsione sulla riforma. Le date citate sono quelle dei termini di delega, non dell’entrata in vigore di regole nuove.
Guarda la posizione fiscale insieme al resto del portafoglio, dato che una scelta corretta sul piano fiscale potrebbe risultare sbagliata su quello dell’investimento.
In sintesi
Le minusvalenze sono un credito reale, che vale il 26% del nominale. Chiederne alla banca l’elenco per annualità in genere costa cinque minuti. Sai quanto vale il tuo zainetto e quale parte scade quest’anno? La cosa peggiore è ignorarle fino a quando scadono, mentre la seconda peggiore è comprare qualcosa che non si capisce pur di recuperarle.
Contenuto educativo, non consulenza personalizzata. Riferimenti normativi: art. 68 del TUIR per la compensazione delle minusvalenze entro il quarto periodo d’imposta successivo; aliquota del 26% introdotta dal D.L. 66/2014. La normativa fiscale è soggetta a modifiche: verifica sempre le regole in vigore al momento in cui operi.